Onorevoli Colleghi! - Il settore della vigilanza privata - settore che, pur perseguendo principalmente fini di natura privatistica, concorre, seppure indirettamente, a uno scopo di sicurezza collettiva - è regolato da oltre settanta anni da normative (le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) che definire anacronistiche e obsolete è un eufemismo, dal momento che intere generazioni di lavoratori (a tutt'oggi circa 50.000) sono state sottoposte, per decenni, a una condizione di sfruttamento selvaggio da parte delle aziende, che si sono fatte scudo di una normativa non adeguata ai tempi e al mutamento del settore. Tali norme, infatti, difficilmente riescono a regolamentare le varie forme che le suddette attività hanno assunto e vanno assumendo soprattutto in conseguenza dello sviluppo economico e tecnologico della nostra società.
Il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, per i lavoratori di questo settore deroga la normativa europea sull'orario di lavoro (recepita con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), che nel nostro Pese è attualmente in deroga solo per le Forze dell'ordine, attribuendo alle guardie particolari giurate compiti di sicurezza sussidiaria verso tutti gli obiettivi istituzionali o sensibili. I suddetti lavoratori, inoltre, sono sottoposti a limitazione del diritto di sciopero a seguito di una serie di delibere della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (legge n. 146 del 1990) emanate nel 2006, e sono sottoposti